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Libro soci di SRL: non piu' obbligatorio

Con un provvedimento cosiddetto di "semplificazione" il legislatore ha decretato la non più obbligatorietà della tenuta del libro soci da parte della SRL.
A tal fine sono stati novellati gli art.2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis, 
2479-bis del codice civile, nonché l’art. 36, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (quest’ultimo relativo alle cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale).

Dalla normativa, cosi' come novellata, risulterebbe che il trasferimento di quote di SRL, assumerebbe efficacia verso la società, non più dal momento dell'iscrizione presso il Libro dei Soci, detenuto dalla società stessa, ma nel momento del "deposito" presso il Registro delle Imprese dell'atto di cessione. "Deposito" che non va confuso con la "iscrizione" vera e propria.

Il questo modo si va a perdere un momento di controllo operato dagli amministratori della società, i quali prima di iscrivere a Libro Soci un trasferimento di quota, verificano che lo stesso sia stato attuato nel rispetto delle clausole statutarie e di eventuali diritti di prelazione.

Si perde inoltre la possibilita' per gli amministratori di avere la certezza circa la composizione della compagine sociale. Con il libro soci essi hanno sempre sott'occhio la situazione proprietaria delle quote sociali. Senza il libro soci, essi sono costretti a monitorare continuamente il Registro Imprese, in quanto una cessione di quote può benissimo perfezionarsi e divenire efficace senza che essi ne abbiano alcuna notizia. Con l'aggravante che l'evento a cui il legislatore ricollega l'efficacia verso la società non è "l'iscrizione" ma appunto il "deposito" al Registro Imprese: "deposito" che in quanto tale non è conoscibile da un esame del Registro.

Risulta pertanto ancora più fondamentale il controllo operato dal Notaio in via preventiva per accertarsi che il trasferimento possa avvenire regolarmente.

Caratteristica del provvedimento in questione inoltre è che non prevede disposizioni transitorie.

Per le società di nuova costituzione quindi, esse potranno optare per la tenuta del libro soci in via volontaria, ovvero abbracciare la nuova normativa in toto, e quindi basarsi solo sulle risultanze del Registro Imprese, o meglio sui "depositi" a Registro Imprese, difficilmente conoscibili.

Per le società già costituite invece, dotate di statuti ovviamente strutturati per la presenza del libro soci, appare consigliabile al fine di evitare contenziosi, adattare al più presto i patti sociali alla nuova normativa. Anch'esse potranno decidere se continuare ad adottare il libro soci in via facoltativa, ovvero abbandonarlo in conformita' alle nuove norme.